Autofattura TD16 Reverse Charge e TD17 TD18 TD19 per fatture estere
La fatturazione elettronica nel 2022 prevede l’attivazione di diverse procedure che riguardano settori specifici.
Ecco in sostanza le principali
- Dal 1/1/2022 il limite all’uso dei contanti passerà da € 2000 a € 1000. Per chi non rispetta il limite sono previste sanzioni.
- Novità dal 1/1/2022 in materia di emissione fatture esenti IVA in seguito alla ricezione di lettera di intento. (link istruzioni per LibertyCommerce)
Naturalmente questo punto della circolare è di interesse solo per quei soggetti che ricevono lettere di intento dai propri clienti. - Dal 1/1/2022 tutte le fatture ricevute non natura dell’IVA 6.4 (0%) dovranno generare una autofattura TD16 e essere inviata all’agenzia delle entrate come le altre fatture. (link istruzioni per LibertyCommerce)
- Dal 1/1/2022 (rimandato allo 01/07/2022) tutte le fatture ricevute dall’estero dovranno generare una autofattura TD17 TD18 e TD19 da inviare all’agenzia delle entrate tramite SDI (link di istruzioni per LibertyCommerce)
Approfondimento su Punto 3 Lettere di intento TD16
L’Agenzia delle Entrate a partire dall’1 gennaio 2022 ha sottoposto a maggiori controlli le operazioni non imponibili IVA in seguito all’emissione di lettera di intento. Sono introdotti alcuni controlli circa la validità delle lettere di intento trasmesse (controlli realizzati attraverso l’incrocio di dati contenuti in banche dati) che possono portare all’invalidazione della lettera di intento trasmessa. In tal caso il soggetto emittente riceverà una comunicazione mezzo PEC dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre vengono introdotte modalità operative specifiche per i soggetti che ricevono lettera di intento e di conseguenza emettono fattura in esenzione :
La fattura elettronica fino al 31/12/2021 doveva riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
– la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
– la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.
Dal 2022 dovrà essere compilato anche un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
– nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
– nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001) nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta
telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.