Esterometro 2022 . Cosa cambia
L’esterometro è una tipologia di dichiarazione fiscale introdotta in Italia nel 2019 e secondo la quale tutte le imprese con partita IVA sono tenute a segnalare trimestralmente all’Agenzia dell’Entrate le fatture di vendita e acquisto, da e verso le imprese estere.
Le transazioni tipiche che rientrano nell’esterometro includono acquisizioni intracomunitarie, importazioni ed esportazioni.
La legge di Bilancio 2021 ne ha sancito la definitiva abrogazione a partire dal 1 gennaio 2022. Già a partire dal 2021 le aziende hanno avuto la facoltà di scegliere tra l’esterometro e il nuovo sistema. Dall’inizio del nuovo anno, invece, l’esterometro andrà definitivamente in pensione.
Cos’è l’esterometro
Dal 1° gennaio 2019 le imprese italiane sono tenute a inviare le fatture su tutte le transazioni sia verso i consumatori (B2C), sia verso altre imprese (B2B) o istituzioni governative (B2G) tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Questi dati vengono poi convalidati secondo le regole ufficiali dell’Agenzia delle Entrate: le fatture valide vengono trasmesse al destinatario; le fatture non valide vengono, invece, respinte e il mittente viene informato dallo stesso sistema.
Poiché il Sistema di Interscambio non era inizialmente in grado di elaborare le fatture relative alle operazioni transfrontaliere, nel 2019 è stato istituito l’esterometro, regime fiscale ad hoc in base al quale le imprese titolari di partita IVA in Italia erano tenute a segnalare ogni tre mesi all’Agenzia delle Entrate le fatture di vendita e di acquisto, da o verso le imprese estere.
Cosa cambia dal 1 gennaio 2022
L’Italia eliminerà l’obbligo della segnalazione trimestrale prevista dall’esterometro a partire da gennaio 2022. Di conseguenza, i dati delle transazioni con le società estere, comprese quelle intracomunitarie, saranno inviati tramite il Sistema di Interscambio (SDI) sotto forma di fattura elettronica.
Il Sistema di Interscambio, introdotto tre anni fa, segue, come abbiamo visto, il cosiddetto modello di liquidazione, nel senso che le fatture emesse devono essere preventivamente approvate dall’Agenzia delle Entrate prima di poter essere inviate ai clienti destinatari delle stesse.
I contribuenti che, avvalendosi della possibilità di scelta tra i due sistemi, hanno deciso di trasmettere le loro fatture estere tramite SDI nel 2021 erano già esentati dagli obblighi richiesti dall’esterometro.
Tuttavia, a partire da gennaio 2022, l’uso del sistema SDI, finora facoltativo, diventerà obbligatorio.
Per gli imprenditori che non si adegueranno sono previste ovviamente sanzioni:
– da gennaio prossimo, la violazione dell’adeguamento al nuovo sistema comporterà una sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, sino al raggiungimento di un limite massimo che è fissato a 400 euro mensili.
– nel caso in cui, invece, si sana la violazione entro 15 giorni (ex art 1, co. 3bis D.Lgs. 127/2015), è prevista una riduzione del 50% della sanzione, sino al raggiungimento del limite massimo fissato, in questo caso, in soli 200 euro mensili.
Come riportare le fatture estere con SDI
Per poter correttamente riportare in SDI le fatture estere è necessario assegnare loro il relativo codice documento. Le fatture di vendita devono essere contrassegnate con il codice TD01, che descrive la fattura e copre anche le forniture ad acquirenti non italiani (ad esempio, in caso di cessione intracomunitaria di beni).
Quando si tratta di transazioni di acquisto, il metodo di segnalazione è più vario. Esistono, infatti, tre codici TD dedicati alle operazioni di acquisto dall’estero: TD17 per acquisti di servizi dall’estero, TD18 per acquisti intracomunitari di beni e TD19 per altri acquisti di beni da venditori esteri, per cui gli acquirenti italiani sono soggetti all’IVA.
In particolare, sono previste due procedure speciali che devono essere seguite quando si registrano fatture estere.
La prima è l’autofatturazione, che impone all’acquirente l’obbligo di emettere autofattura per acquisti esteri selezionati. La seconda è l’integrazione, che si traduce semplicemente con una liquidazione in contropartita.
Vale anche la pena ricordare che è necessario fornire la partita IVA di un partner commerciale nel formato VIES richiesto se vengono segnalate fatture estere dell’UE. Il codice paese di due lettere deve essere digitato in IdPaese, mentre IdCodice deve contenere la parte restante della partita IVA.
È stata introdotta una semplice convalida del campo IdPaese. Se il codice TD è uguale a TD17, TD18 o TD19, IdPaese non può essere archiviato con il prefisso IT, in quanto queste tipologie di documenti sono riservate alla segnalazione di acquisti esteri.
Le scadenze
Le scadenze per la trasmissione delle operazioni estere tramite SDI sono le seguenti:
– Le forniture (vendite) devono essere segnalate secondo il termine ultimo per l’emissione della fattura, solitamente entro 12 giorni dalla fornitura;
– Gli acquisti devono essere segnalati entro il 15 del mese successivo alla ricezione di una determinata fattura di acquisto.
Le difficoltà del nuovo sistema
Sebbene il sistema SDI sia già ben noto ai contribuenti italiani, l’obbligo di trasmettere i dati sulle transazioni estere può risultare complicato. Il problema più grande deriva dai diversi formati delle fatture di acquisto che le aziende possono ricevere. I fornitori devono seguire i requisiti del proprio paese quando si tratta del contenuto della fattura.
Pertanto, i contribuenti italiani non devono solo assegnare (mappare) i codici TD richiesti alle fatture estere e generare XML; devono inoltre eseguire le necessarie conversioni di formato delle fatture estere ricevute nel formato SdI richiesto.
Considerate le sanzioni speciali previste per il mancato rispetto delle norme, è consigliabile iniziare ad adeguarsi all’obbligo imminente il prima possibile per non farsi trovare impreparati all’inizio del nuovo anno quando il nuovo regime diventerà obbligatorio.
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